Il jobs act
Sintesi sulla riforma del mercato del
lavoro
L’art. 1 della nostra Costituzione afferma
che «l’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro».
Una crisi
economica che dura da anni e
un tasso di disoccupazione sempre crescente hanno spinto il Governo e il Parlamento a rivedere la
normativa in materia di lavoro e ad approvare in via definitiva lo scorso 3 dicembre 2014 un testo di riforma
denominato jobs act (legge 10 dicembre 2014, n. 183;
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15
dicembre 2014; vigente dal 16 dicembre 2014), una legge di delega cui seguiranno vari decreti attuativi.
Scopo dichiarato del provvedimento è
produrre «interventi di
semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato […] riformare
gli ammortizzatori sociali e i servizi per il lavoro, semplificare
le procedure e riordinare le forme contrattuali, migliorare la
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita».
Gli ambiti in cui il Governo dovrà
legiferare sono:
· i
contratti;
· i
licenziamenti;
· gli
ammortizzatori sociali;
· la
maternità;
· le
politiche attive.
I contratti
Il Governo promuove, in coerenza con le
indicazioni europee, le assunzioni con contratti
a tempo indeterminato da parte delle aziende. L’utilizzo del contratto a tempo
indeterminato sostituirà la pletora di contratti
atipici che rendono difficile il collocamento dei giovani e costituirà la forma comune di contratto di lavoro.
Inoltre viene prevista una revisione della
disciplina in materia di mansioni,
in caso di processi di
riorganizzazione,
ristrutturazione o conversione aziendale. In tali ipotesi sarà più semplice
ricollocare il lavoratore da una mansione a un’altra,
contemperando l’interesse dell’impresa con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro.
Una revisione è stata prevista anche sui controlli a distanza dei lavoratori, che tenga conto
dell’evoluzione tecnologica e contemperi le esigenze
produttive dell’azienda con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
I licenziamenti
Come è noto, l’art. 18 della legge n.
300/1970 (Statuto dei
lavoratori) tutela i lavoratori contro i licenziamenti
illegittimi effettuati da datori di lavoro (imprenditori e non) che in una
determinata sede/stabilimento/filiale occupino più di
15 dipendenti (più di 5 se imprenditori agricoli).
La tutela dell’art. 18 consentiva fin ora
al lavoratore licenziato illegittimamente di essere reintegrato nel posto di lavoro o, su sua opzione, di ricevere un’indennità
sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al risarcimento del danno commisurato agli
stipendi non goduti nel periodo di licenziamento
illegittimo sino al reintegro.
Sono motivo di illegittimità del
licenziamento la mancanza di giusta
causa o giustificato motivo, cioè:
· una
causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
· un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del dipendente;
· ragioni
inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare
funzionamento di essa.
La riforma
Fornero (legge n. 92/2012) ha
apportato alcune modifiche all’apparato sanzionatorio conseguente al licenziamento illegittimo.
In particolare:
· per
il licenziamento
discriminatorio (ad esempio
licenziamento in concomitanza con il matrimonio) ha previsto una tutela reale piena,
prevedendo il reintegro totale del lavoratore e il risarcimento del danno per il periodo che intercorre tra la data
del licenziamento e il ritorno sul posto di lavoro;
· per
il licenziamento disciplinare ha previsto il reintegro con un
risarcimento pari a un massimo di 12 mensilità
(tutela reale attenuata). Il giudice può però decidere di condannare il datore
di lavoro al solo
pagamento di un’indennità
senza reintegro (tutela indennitaria);
· per
il licenziamento economico non ha previsto il reintegro del
lavoratore, ma solo il risarcimento del danno.
Tuttavia, se il giudice accerta la manifesta insussistenza delle motivazioni
economiche avanzate
dal datore di lavoro, può
applicare la reintegrazione con il risarcimento del danno.
A proposito dell’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, il testo del jobs
act contiene la «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
in relazione all’anzianità di servizio,
escludendo per i licenziamenti economici
la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico
certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai
licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi
per l’impugnazione del licenziamento».
In sostanza l’art. 18, dopo la riforma,
non permette al lavoratore di essere reintegrato in azienda per motivi legati a problemi
economici dell’azienda, fatto salvo il diritto a ricevere un indennizzo le
cui modalità di erogazione verranno precisate da un
decreto attuativo.
Nel caso di licenziamenti per motivi
disciplinari e discriminatori è
ancora previsto il reintegro del lavoratore,
ma per i licenziamenti dovuto a motivi disciplinari il Governo lo limiterà ad
alcune fattispecie, al
fine di ridurre al minimo la
discrezionalità dei giudici.
Le nuove norme su questi aspetti si
applicheranno per i contratti di lavoro stipulati a far data dal 1° gennaio 2015.
Gli ammortizzatori
sociali
Con l’espressione ammortizzatori sociali si intende il complesso delle
misure che hanno lo scopo di offrire sostegno
economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.
Su questo tema il jobs act riforma il
precedente sistema, introdotto dalla riforma Fornero e imperniato su tre pilastri:
· tutela
in costanza di rapporto di lavoro: cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria, fondi di
solidarietà bilaterali per i
soggetti sospesi in conseguenza di una crisi temporanea dell’impresa;
· assicurazione
sociale per l’impiego (Aspi) rivolta a lavoratori che si trovano
involontariamente
disoccupati, che abbiano
almeno due anni di anzianità assicurativa o almeno un anno di contribuzione nel biennio antecedente l’inizio del
periodo di disoccupazione; la mini-Aspi è invece rivolta ai lavoratori subordinati che hanno maturato almeno 13
settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio
del periodo di disoccupazione;
· strumenti
di gestione degli esuberi strutturali rivolti ai lavoratori anziani in uscita
dal mondo del lavoro.
Come detto, il jobs act riforma quasi
interamente il sistema descritto. L’Aspi e la mini-Aspi sono unificate in un’unica indennità, di durata direttamente
proporzionale al periodo contributivo maturato dal lavoratore.
Pertanto il lavoratore disoccupato che ha
versato per molti anni i contributi percepirà per un tempo maggiore l’assicurazione sociale, anche oltre i 18
mesi fissati dalla riforma Fornero.
Essa viene estesa anche a coloro che
perdono il lavoro senza possibilità di reintegro e ai collaboratori.
La maternità
A proposito di maternità è prevista dal
jobs act l’istituzione:
· di
un diritto alla maternità anche alle lavoratrici
precarie;
· di contratti di solidarietà che dovrebbero permettere a tutti
di conciliare i tempi del lavoro e la famiglia;
· del tax credit per le lavoratrici (anche autonome)
con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata
soglia di reddito;
· di
congedi dedicati alle donne
inserite nei percorsi di protezione relativi
ad atti di violenza
debitamente certificati.
Le politiche attive
Sulle politiche attive il Governo dovrà
porre in essere una razionalizzazione
degli incentivi alle assunzioni, all’autoimpiego
e all’autoimprenditorialità (cioè realizzazione e avvio di attività
imprenditoriali da parte
di disoccupati o persone in
cerca di prima occupazione).
Tra le novità introdotte vi è
l’istituzione dell’Agenzia per l’occupazione, partecipata da Stato,
Regioni e Provincie autonome, vigilata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, con lo scopo di favorire l’incontro di domanda e offerta di lavoro.
Fino ad oggi i Centri per l’impiego (in
totale 553), non hanno offerto risultati soddisfacenti: solo una piccolissima parte dei disoccupati (2%-3%)
ha trovato lavoro tramite questo canale e quindi si auspica che la creazione di un organismo unico adempia
più efficacemente agli scopi prefissati.
Il Governo inoltre è tenuto a valorizzare
le sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell’istruzione secondaria,
professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni al fine di migliorare e rafforzare la
capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Con queste finalità è progettata l’istituzione del Fascicolo elettronico del
lavoratore, che dovrà contenere tutte le informazioni relative ai percorsi educativi e
formativi, ai periodi lavorativi effettuati, compresi i versamenti contributivi.
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